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Codice civile

Art. 1674 c.c. — Morte dell'appaltatore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La morte dell'appaltatore non scioglie normalmente il contratto, salvo che la sua persona sia stata determinante per il committente.

Anche quando il rapporto prosegue con gli eredi, il committente può recedere se essi non offrono affidamento per la buona esecuzione. La valutazione riguarda la specifica competenza e l'organizzazione richiesta dall'appalto, non una presunzione generale di incapacità degli eredi.

Ricostruire le ragioni della scelta personale e i mezzi degli eredi per completare l'opera.

Esempio pratico

Un'impresa organizzata continua i lavori dopo la morte del titolare tramite eredi capaci; un restauro commissionato per la mano personale dell'artigiano può avere diverso esito.

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