Codice civile
Art. 1675 c.c. — Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VII — Dell’appalto
Testo dell'articolo
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se l'appalto si scioglie per la morte dell'appaltatore, gli eredi ricevono il valore delle opere eseguite e le spese per il seguito solo nei limiti dell'utilità del committente.
Il committente può chiedere, pagando una congrua indennità, materiali preparati e piani incompleti. Restano le tutele delle opere dell'ingegno, che impediscono di considerare ogni progetto liberamente riutilizzabile per il solo pagamento.
Accertare scioglimento, stato dell'opera, utilità, materiali e diritti di proprietà intellettuale.
Esempio pratico
Muore il progettista incaricato di realizzare un arredo originale: il cliente paga l'opera utile e valuta l'acquisizione dei materiali, rispettando i diritti sui disegni.