Codice civile
Art. 1678 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel trasporto il vettore assume, dietro prezzo, il compito di portare passeggeri o merci alla destinazione convenuta.
L'obbligazione riguarda lo spostamento pattuito e, nel trasporto di merci, la riconsegna secondo le modalità concordate. Il mezzo utilizzato, la tratta e il tipo di bene determinano quale disciplina speciale o convenzione internazionale si applica oltre alle regole del codice.
Distinguere trasporto di persone e di cose, tratte nazionali e internazionali, e mezzi terrestri, marittimi o aerei.
Esempio pratico
Un'impresa ritira colli a Bologna per consegnarli ad Ancona a prezzo concordato: assume l'obbligo di trasferimento e riconsegna, non soltanto di trovare un altro vettore.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.