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Art. 1678 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nel trasporto il vettore assume, dietro prezzo, il compito di portare passeggeri o merci alla destinazione convenuta.

L'obbligazione riguarda lo spostamento pattuito e, nel trasporto di merci, la riconsegna secondo le modalità concordate. Il mezzo utilizzato, la tratta e il tipo di bene determinano quale disciplina speciale o convenzione internazionale si applica oltre alle regole del codice.

Distinguere trasporto di persone e di cose, tratte nazionali e internazionali, e mezzi terrestri, marittimi o aerei.

Esempio pratico

Un'impresa ritira colli a Bologna per consegnarli ad Ancona a prezzo concordato: assume l'obbligo di trasferimento e riconsegna, non soltanto di trovare un altro vettore.

Note

Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.

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