Codice civile
Art. 1693 c.c. — Responsabilità per perdita e avaria
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per merci ricevute in trasporto il vettore risponde della perdita o avaria fino alla riconsegna, salvo che provi una delle cause esonerative indicate: fortuito, natura o vizi delle cose o imballaggio, fatto di mittente o destinatario.
L'accettazione senza riserve fa presumere l'assenza di vizi apparenti dell'imballaggio; non esclude quelli occulti. La prova del periodo di custodia, delle condizioni al ritiro e dell'effettiva causa della perdita è centrale. Limiti risarcitori e leggi speciali si valutano dopo aver stabilito la responsabilità.
Distinguere perdita, avaria e ritardo e verificare CMR o altra normativa di trasporto pertinente.
Esempio pratico
Il vettore riceve scatole integre senza riserve e le riconsegna bagnate: deve provare una causa liberatoria concreta, non limitarsi ad affermare che il cartone era fragile.
Giurisprudenza
Prova liberatoria del vettore
Corte di cassazione, n. 23395, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per escludere la responsabilità della perdita, il vettore deve dimostrare un evento fortuito imprevedibile e inevitabile con diligenza professionale.
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Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.