Codice civile
Art. 1692 c.c. — Responsabilità del vettore nei confronti del mittente
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se il vettore consegna la merce senza riscuotere crediti di trasporto o assegni e senza richiedere il deposito della somma controversa, risponde verso il mittente per gli assegni a quest'ultimo dovuti.
Il vettore perde anche la possibilità di chiedere al mittente i propri crediti rimasti insoluti, pur conservando l'azione contro il destinatario. La norma richiede di separare somme spettanti al mittente da quelle dovute al vettore e di rispettare le istruzioni di incasso.
Accertare crediti, assegni, condizioni di riconsegna, mancata riscossione e destinatario effettivo.
Esempio pratico
Il trasportatore consegna un collo in contrassegno senza incassare 500 euro: il mittente può far valere la responsabilità per l'importo non riscosso.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.