Codice civile
Art. 1695 c.c. — Calo naturale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per merci che perdono naturalmente peso o misura durante il viaggio, il vettore risponde di regola solo del calo che eccede quello fisiologico.
Mittente o destinatario possono dimostrare che la diminuzione non dipende dalla natura del bene o non poteva raggiungere quel livello nelle circostanze concrete. Il calo va calcolato separatamente per ogni collo, evitando compensazioni arbitrarie tra partite.
Provare caratteristica della merce, peso iniziale e finale di ogni collo e condizioni di viaggio.
Esempio pratico
Dieci sacchi di prodotto sfuso perdono peso: si confronta ogni sacco con il calo naturale atteso e si contesta un'eccedenza anomala documentata.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.