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Codice civile

Art. 1696 c.c. — Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Per perdita o avaria il danno parte dal prezzo corrente della merce nel luogo e nel momento della riconsegna, ma il vettore può beneficiare dei limiti quantitativi previsti per la tratta e il mezzo.

Nel trasporto nazionale terrestre il codice indica un euro per chilogrammo lordo; nel trasporto internazionale terrestre rinvia alla convenzione CMR. Nel trasporto misto non localizzabile prevede limiti specifici di uno o tre euro per chilogrammo. La limitazione cade se è provato dolo o colpa grave del vettore o degli ausiliari nell'esercizio delle funzioni.

Verificare testo vigente, peso lordo della parte perduta o avariata, legge speciale, tipo di trasporto e prova della colpa grave; non applicare il tetto a ogni mezzo indistintamente.

Esempio pratico

Scompaiono 100 kg di merce in un trasporto nazionale su strada: il limite ordinario si calcola sul peso lordo, salvo prova dei presupposti che ne impediscono l'uso.

Giurisprudenza

  • Fattura come indizio del valore della merce

    Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 9720, 2026, Rv. 677583-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Per quantificare il danno da perdita, la fattura tra imprese può fungere da presunzione del prezzo di mercato.

    Fonte →

Note

Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.

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