Codice civile
Art. 1696 c.c. — Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per perdita o avaria il danno parte dal prezzo corrente della merce nel luogo e nel momento della riconsegna, ma il vettore può beneficiare dei limiti quantitativi previsti per la tratta e il mezzo.
Nel trasporto nazionale terrestre il codice indica un euro per chilogrammo lordo; nel trasporto internazionale terrestre rinvia alla convenzione CMR. Nel trasporto misto non localizzabile prevede limiti specifici di uno o tre euro per chilogrammo. La limitazione cade se è provato dolo o colpa grave del vettore o degli ausiliari nell'esercizio delle funzioni.
Verificare testo vigente, peso lordo della parte perduta o avariata, legge speciale, tipo di trasporto e prova della colpa grave; non applicare il tetto a ogni mezzo indistintamente.
Esempio pratico
Scompaiono 100 kg di merce in un trasporto nazionale su strada: il limite ordinario si calcola sul peso lordo, salvo prova dei presupposti che ne impediscono l'uso.
Giurisprudenza
Fattura come indizio del valore della merce
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 9720, 2026, Rv. 677583-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per quantificare il danno da perdita, la fattura tra imprese può fungere da presunzione del prezzo di mercato.
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Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.