Codice civile
Art. 1697 c.c. — Accertamento della perdita e dell'avaria
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il destinatario può far accertare identità e stato della merce prima della riconsegna, anticipando le spese; il vettore le rimborsa se emerge perdita o avaria.
L'accertamento segue, salvo regole diverse, le modalità dell'art. 696 c.p.c. La verifica tempestiva conserva prove utili sia per la causa del danno sia per la quantificazione, ma non va confusa con una automatica condanna del vettore.
Documentare condizioni, tempi, spese e contraddittorio; coordinare con le riserve e denunce dell'articolo successivo.
Esempio pratico
All'arrivo di macchinari imballati il destinatario rileva urti e chiede un accertamento prima dello scarico: se il danno è confermato richiede il rimborso dei costi della verifica.
Giurisprudenza
Accertamento dello stato della merce
Corte di cassazione, n. 5573, 1997 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’omesso accertamento tecnico preventivo non preclude di dimostrare con altri mezzi la perdita o avaria.
Fonte →
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.