Codice civile
Art. 1703 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Con il mandato, il mandante affida al mandatario attività giuridiche da svolgere nel proprio interesse.
L'oggetto è l'attività giuridica affidata al mandatario, come concludere un contratto o riscuotere un credito. La distinzione fra agire per conto altrui e agire anche in nome altrui determina se gli effetti verso i terzi si producano direttamente in capo al mandante.
Precisare incarico, limiti e potere rappresentativo; il mandato non comporta da solo una procura né copre ogni attività materiale.
Esempio pratico
Un proprietario incarica un professionista di firmare un contratto di locazione: il mandato regola l'incarico, mentre la procura stabilisce se può firmare in nome del proprietario.
Giurisprudenza
Mandato e rendiconto nella riscossione di crediti
Corte di cassazione, sez. U, Sentenza n. 16031, 2024, Rv. 671521-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’azione di rendiconto relativa a una gestione di riscossione affidata a una società mandataria discende dal rapporto privatistico di mandato.
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