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Codice civile

Art. 1703 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Con il mandato, il mandante affida al mandatario attività giuridiche da svolgere nel proprio interesse.

L'oggetto è l'attività giuridica affidata al mandatario, come concludere un contratto o riscuotere un credito. La distinzione fra agire per conto altrui e agire anche in nome altrui determina se gli effetti verso i terzi si producano direttamente in capo al mandante.

Precisare incarico, limiti e potere rappresentativo; il mandato non comporta da solo una procura né copre ogni attività materiale.

Esempio pratico

Un proprietario incarica un professionista di firmare un contratto di locazione: il mandato regola l'incarico, mentre la procura stabilisce se può firmare in nome del proprietario.

Giurisprudenza

  • Mandato e rendiconto nella riscossione di crediti

    Corte di cassazione, sez. U, Sentenza n. 16031, 2024, Rv. 671521-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L’azione di rendiconto relativa a una gestione di riscossione affidata a una società mandataria discende dal rapporto privatistico di mandato.

    Fonte →

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