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Art. 1704 c.c. — Mandato con rappresentanza 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il mandatario riceve il potere di agire in nome del mandante, al mandato si aggiungono le regole della rappresentanza.

Il rapporto interno stabilisce cosa deve fare il mandatario; verso il terzo, entro i poteri conferiti e nelle forme richieste, l'atto compiuto in nome del mandante produce direttamente effetti per quest'ultimo. La procura va distinta dall'accordo di mandato.

Verificare esistenza, forma, estensione e spendita del nome del mandante; il mero incarico interno non basta per vincolarlo verso il terzo.

Esempio pratico

Una società incarica un agente di acquistare un macchinario e gli rilascia procura: se firma in nome della società nei limiti indicati, la società diventa parte dell'acquisto.

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