Codice civile
Art. 1707 c.c. — Creditori del mandatario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I creditori personali del mandatario non possono soddisfarsi sui beni da lui acquistati in proprio nome nell'esecuzione del mandato, alle condizioni previste.
La separazione protegge beni destinati al mandante contro i debiti estranei del mandatario. Per mobili e crediti conta una scrittura con data certa anteriore al pignoramento; per immobili e beni registrati rileva la trascrizione della domanda o dell'atto di ritrasferimento.
L'opponibilità dipende dalle formalità e dalla loro anteriorità; non basta dichiarare verbalmente che l'acquisto era per un altro.
Esempio pratico
Il creditore del mandatario pignora merci acquistate per il mandante: una scrittura di mandato con data certa precedente può impedire l'aggressione delle merci.