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Art. 1707 c.c. — Creditori del mandatario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

I creditori personali del mandatario non possono soddisfarsi sui beni da lui acquistati in proprio nome nell'esecuzione del mandato, alle condizioni previste.

La separazione protegge beni destinati al mandante contro i debiti estranei del mandatario. Per mobili e crediti conta una scrittura con data certa anteriore al pignoramento; per immobili e beni registrati rileva la trascrizione della domanda o dell'atto di ritrasferimento.

L'opponibilità dipende dalle formalità e dalla loro anteriorità; non basta dichiarare verbalmente che l'acquisto era per un altro.

Esempio pratico

Il creditore del mandatario pignora merci acquistate per il mandante: una scrittura di mandato con data certa precedente può impedire l'aggressione delle merci.

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