Codice civile
Art. 1706 c.c. — Acquisti del mandatario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandante può recuperare beni mobili acquistati in proprio nome dal mandatario per suo conto; per immobili e beni registrati occorre il ritrasferimento.
La norma distingue le modalità di acquisto e di tutela a seconda del bene. Per mobili rilevano la rivendica e la buona fede dei terzi; per immobili o beni mobili registrati il mandatario deve compiere l'atto necessario al trasferimento.
Sono salvi i diritti dei terzi in buona fede; verificare la forma richiesta per immobili e beni registrati e l'eventuale tutela giudiziale.
Esempio pratico
Un mandatario compra in proprio nome un furgone per il mandante: deve trasferirglielo con gli atti necessari per la registrazione, non basta consegnare le chiavi.
Giurisprudenza
Diritto al ritrasferimento e successione
Corte di cassazione, n. 22988, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il diritto del mandante al ritrasferimento di un bene acquistato in proprio nome dal mandatario è una posizione obbligatoria che può passare ai successori.
Fonte →