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Codice civile

Art. 1706 c.c. — Acquisti del mandatario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mandante può recuperare beni mobili acquistati in proprio nome dal mandatario per suo conto; per immobili e beni registrati occorre il ritrasferimento.

La norma distingue le modalità di acquisto e di tutela a seconda del bene. Per mobili rilevano la rivendica e la buona fede dei terzi; per immobili o beni mobili registrati il mandatario deve compiere l'atto necessario al trasferimento.

Sono salvi i diritti dei terzi in buona fede; verificare la forma richiesta per immobili e beni registrati e l'eventuale tutela giudiziale.

Esempio pratico

Un mandatario compra in proprio nome un furgone per il mandante: deve trasferirglielo con gli atti necessari per la registrazione, non basta consegnare le chiavi.

Giurisprudenza

  • Diritto al ritrasferimento e successione

    Corte di cassazione, n. 22988, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il diritto del mandante al ritrasferimento di un bene acquistato in proprio nome dal mandatario è una posizione obbligatoria che può passare ai successori.

    Fonte →

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