Codice civile
Art. 1716 c.c. — Pluralità di mandatari
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandato a più persone può richiedere azione congiunta oppure consentire a ciascuna di concludere l'affare.
Se i mandatari sono designati a operare insieme, serve l'accettazione di tutti salvo patto contrario. In mancanza della previsione di congiunzione ciascuno può concludere; il mandante, informato della conclusione, deve avvisare gli altri mandatari.
Leggere con precisione la clausola di azione congiunta e le comunicazioni; non presumere che due nomi significhino due firme necessarie.
Esempio pratico
Due consulenti ricevono lo stesso incarico senza obbligo di firma comune: uno conclude l'acquisto e il mandante avvisa l'altro per evitare una seconda operazione.