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Codice civile

Art. 1716 c.c. — Pluralità di mandatari 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.

Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.

Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mandato a più persone può richiedere azione congiunta oppure consentire a ciascuna di concludere l'affare.

Se i mandatari sono designati a operare insieme, serve l'accettazione di tutti salvo patto contrario. In mancanza della previsione di congiunzione ciascuno può concludere; il mandante, informato della conclusione, deve avvisare gli altri mandatari.

Leggere con precisione la clausola di azione congiunta e le comunicazioni; non presumere che due nomi significhino due firme necessarie.

Esempio pratico

Due consulenti ricevono lo stesso incarico senza obbligo di firma comune: uno conclude l'acquisto e il mandante avvisa l'altro per evitare una seconda operazione.

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