Codice civile
Art. 1717 c.c. — Sostituto del mandatario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandatario che si fa sostituire da un altro risponde dell'operato del sostituto se manca autorizzazione e la sostituzione non è necessaria.
Se l'autorizzazione esiste ma non identifica il sostituto, la responsabilità riguarda la colpa nella scelta e nelle istruzioni. Il mandante può esercitare direttamente le azioni contro la persona sostituita.
Distinguere sostituzione dell'incarico da semplice collaborazione materiale; verificare autorizzazione, necessità e scelta della persona.
Esempio pratico
Un mandatario incarica un terzo non autorizzato di firmare l'affare e questi sbaglia: il mandatario risponde del suo operato secondo la regola dell'articolo.
Giurisprudenza
Azione del mandante verso il sostituto
Corte di cassazione, n. 9381, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il mandante può agire direttamente contro il sostituto per mala gestio nei limiti dell’azione contrattuale che spetterebbe al mandatario sostituito.
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