Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1718 c.c. — Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515.

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mandatario che riceve cose per conto del mandante deve custodirle e preservare i diritti verso il vettore in caso di danni o ritardo.

Se vi è urgenza può vendere le cose secondo le modalità previste per evitare un pregiudizio maggiore. La custodia si accompagna alla verifica della consegna e alla formulazione delle contestazioni utili.

Accertare segni di deterioramento, urgenza e adempimenti richiesti; la facoltà di vendita non è una libertà di disporre senza condizioni.

Esempio pratico

Arrivano derrate deperibili danneggiate: il mandatario segnala il problema al vettore, conserva le prove e, se serve, attiva la vendita urgente.

Articoli collegati