Codice civile
Art. 1743 c.c. — Diritto di esclusiva
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo X — Del contratto di agenzia
Testo dell'articolo
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel contratto di agenzia opera di regola l'esclusiva reciproca per la stessa zona e lo stesso ramo di attività.
Il preponente non impiega contemporaneamente più agenti concorrenti e l'agente non tratta per imprese in concorrenza nella zona assegnata. L'estensione concreta si legge insieme al contratto e alla possibilità di deroghe pattuite.
Verificare zona, prodotti e concorrenza effettiva; esclusiva non significa diritto a ogni affare estraneo al ramo.
Esempio pratico
Un produttore assegna a un agente la vendita di un tipo di macchinari ad Ancona: non nomina un secondo agente per gli stessi prodotti e zona salvo accordo valido.
Giurisprudenza
Violazione dell’esclusiva per zona
Corte di cassazione, n. 14763, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La captazione di clienti nella zona riservata da parte di altri agenti del preponente può integrare inadempimento e dare luogo al danno.
Fonte →
Note
Per il rapporto di agenzia coordinare le norme inderogabili e le eventuali discipline speciali.