Codice civile
Art. 1744 c.c. — Riscossioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo X — Del contratto di agenzia
Testo dell'articolo
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'agente non può riscuotere i crediti del preponente senza un potere specificamente attribuito.
Anche quando è autorizzato all'incasso, non può concedere sconti o dilazioni senza una speciale autorizzazione. L'incarico di promuovere affari non include automaticamente la gestione del credito o la modifica dei termini di pagamento.
Controllare potere di incasso, quietanza e autorizzazioni a modificare il prezzo; il cliente deve sapere a chi pagare validamente.
Esempio pratico
Un cliente offre il saldo all'agente commerciale: se l'agente non è autorizzato, il pagamento va fatto al preponente e non all'intermediario.
Giurisprudenza
Incasso come incarico aggiuntivo
Corte di cassazione, n. 7467, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La riscossione dei crediti non è attività essenziale dell’agente: può essere affidata con un patto ulteriore.
Fonte →
Note
Per il rapporto di agenzia coordinare le norme inderogabili e le eventuali discipline speciali.