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Codice civile

Art. 1744 c.c. — Riscossioni 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo X — Del contratto di agenzia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'agente non può riscuotere i crediti del preponente senza un potere specificamente attribuito.

Anche quando è autorizzato all'incasso, non può concedere sconti o dilazioni senza una speciale autorizzazione. L'incarico di promuovere affari non include automaticamente la gestione del credito o la modifica dei termini di pagamento.

Controllare potere di incasso, quietanza e autorizzazioni a modificare il prezzo; il cliente deve sapere a chi pagare validamente.

Esempio pratico

Un cliente offre il saldo all'agente commerciale: se l'agente non è autorizzato, il pagamento va fatto al preponente e non all'intermediario.

Giurisprudenza

  • Incasso come incarico aggiuntivo

    Corte di cassazione, n. 7467, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La riscossione dei crediti non è attività essenziale dell’agente: può essere affidata con un patto ulteriore.

    Fonte →

Note

Per il rapporto di agenzia coordinare le norme inderogabili e le eventuali discipline speciali.

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