Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1745 c.c. — Rappresentanza dell'agente 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo X — Del contratto di agenzia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'agente può ricevere validamente dichiarazioni e reclami sull'esecuzione dei contratti conclusi tramite lui.

Può inoltre compiere iniziative conservative nell'interesse del preponente, mentre la rappresentanza per concludere o modificare contratti richiede un potere appropriato. La norma facilita il rapporto tra cliente e preponente dopo la conclusione dell'affare.

La ricezione dei reclami non equivale a una procura generale né al potere di riconoscere debiti del preponente.

Esempio pratico

Il cliente segnala all'agente un difetto della merce venduta tramite lui: il reclamo può essere comunicato validamente in quella sede.

Giurisprudenza

  • Limiti dei poteri dell’agente

    Corte di cassazione, sez. 2 - , Ordinanza n. 18001, 2021, Rv. 661621-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La rappresentanza prevista per l’agente comprende reclami e iniziative conservative, ma non il riconoscimento di diritti o la restituzione della merce senza specifici poteri.

    Fonte →

Note

Per il rapporto di agenzia coordinare le norme inderogabili e le eventuali discipline speciali.

Articoli collegati