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Codice civile

Art. 1747 c.c. — Impedimento dell'agente 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo X — Del contratto di agenzia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se non può eseguire l'incarico, l'agente deve avvisare immediatamente il preponente.

L'avviso consente di coprire la zona, assistere i clienti e limitare il danno durante l'impedimento. Se omette la comunicazione, risponde del danno che ne deriva, non semplicemente dell'esistenza dell'impedimento.

Provare impedimento, ritardo nell'avviso e nesso con il danno; coordinare con eventuali regole speciali del rapporto.

Esempio pratico

Un agente è impossibilitato a seguire un importante cliente per settimane: avvisa subito il preponente, che può assegnare temporaneamente la visita a un altro incaricato.

Note

Per il rapporto di agenzia coordinare le norme inderogabili e le eventuali discipline speciali.

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