Codice civile
Art. 1747 c.c. — Impedimento dell'agente
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo X — Del contratto di agenzia
Testo dell'articolo
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se non può eseguire l'incarico, l'agente deve avvisare immediatamente il preponente.
L'avviso consente di coprire la zona, assistere i clienti e limitare il danno durante l'impedimento. Se omette la comunicazione, risponde del danno che ne deriva, non semplicemente dell'esistenza dell'impedimento.
Provare impedimento, ritardo nell'avviso e nesso con il danno; coordinare con eventuali regole speciali del rapporto.
Esempio pratico
Un agente è impossibilitato a seguire un importante cliente per settimane: avvisa subito il preponente, che può assegnare temporaneamente la visita a un altro incaricato.
Note
Per il rapporto di agenzia coordinare le norme inderogabili e le eventuali discipline speciali.