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Codice civile

Art. 1748 c.c. — Diritti dell'agente 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo X — Del contratto di agenzia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'agente matura provvigioni sugli affari conclusi grazie al suo intervento e, in casi previsti, sugli affari con clienti acquisiti o della zona riservata.

La norma regola anche il momento di maturazione, le operazioni concluse dopo la cessazione e la restituzione della provvigione quando il contratto con il terzo non sarà eseguito per causa non imputabile al preponente. La verifica richiede dati su affare, causalità e adempimento.

Distinguere provvigione diretta, indiretta e successiva alla fine del rapporto; clausole e conteggi non possono eludere i diritti inderogabili.

Esempio pratico

L'agente acquisisce un nuovo cliente che poi ordina direttamente al preponente nella zona assegnata: la provvigione può spettare anche senza una seconda visita.

Giurisprudenza

  • Provvigione indiretta e discrezionalità del preponente

    Corte di cassazione, sez. L, Ordinanza n. 16294, 2026, Rv. 679328-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    È nulla la clausola che lascia al preponente la pura scelta di riconoscere o negare la provvigione sugli affari conclusi direttamente nella zona.

    Fonte →

Note

Per il rapporto di agenzia coordinare le norme inderogabili e le eventuali discipline speciali.

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