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Codice civile

Art. 1762 c.c. — Contraente non nominato 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XI — Della mediazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il mediatore che tace a una parte l'identità dell'altra risponde dell'esecuzione del contratto verso chi non la conosce.

Dopo aver adempiuto, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Se poi rivela l'identità, le parti possono esercitare direttamente i diritti reciproci, restando la responsabilità del mediatore secondo la legge.

Presuppone una vera mancata manifestazione del nome, non una semplice riservatezza nelle prime trattative.

Esempio pratico

Un mediatore conclude l'affare senza rivelare al compratore il nome del venditore: il compratore può chiedere a lui l'esecuzione nei limiti dell'articolo.

Giurisprudenza

  • Contraente anonimo e contratto concluso

    Corte di cassazione, n. 809, 1978 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La responsabilità del mediatore per la mancata indicazione del nome presuppone un contratto realmente concluso tramite lui.

    Fonte →

Note

Per la mediazione verificare la legge speciale 39/1989 e i requisiti professionali.

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