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Codice civile

Art. 1780 c.c. — Perdita non imputabile della detenzione della cosa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il depositario perde la detenzione per una causa non imputabile, non deve restituire ciò che non ha più, ma deve avvisare subito il depositante.

La denuncia tempestiva permette al depositante di agire contro chi ha sottratto il bene o di proteggere i propri diritti. Il custode deve anche trasferire quanto ha ricevuto in conseguenza della perdita della detenzione secondo il testo normativo.

Serve prova della non imputabilità e dell'avviso; omettere la denuncia può generare responsabilità per il danno ulteriore.

Esempio pratico

Un'autorità sequestra un bene custodito senza colpa del depositario: questi informa prontamente il proprietario e gli comunica gli atti ricevuti.

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