Codice civile
Art. 1779 c.c. — Cosa propria del depositario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il depositario è liberato dalle obbligazioni del deposito se risulta che la cosa è sua e che il depositante non ha alcun diritto su di essa.
La norma evita un obbligo artificiale di restituzione contro il proprietario effettivo, ma richiede l'assenza di un diritto del depositante che possa giustificare la consegna. Non basta una semplice affermazione del custode.
Provare proprietà e assenza di diritto altrui; valutare contratti o possesso legittimo del depositante.
Esempio pratico
Una persona affida in custodia un bene che risulta appartenere al custode e sul quale non ha alcun diritto: il custode non è tenuto a restituirglielo.