Codice civile
Art. 1784 c.c. — Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La responsabilità dell'albergatore è illimitata per le cose ricevute in custodia o rifiutate quando era obbligato ad accettarle.
L'albergatore deve ricevere denaro, carte-valori e oggetti di valore nei limiti e con le eccezioni previste. Può richiedere che siano posti in involucro chiuso o sigillato, così da documentare la consegna e ridurre contestazioni.
Verificare consegna, rifiuto, natura e ingombro degli oggetti e cause legittime di rifiuto; non applicare il tetto dell'art. 1783 a ogni caso.
Esempio pratico
Un ospite chiede di depositare gioielli nella cassaforte dell'hotel e riceve una ricevuta: la loro perdita segue il regime della custodia consegnata.
Note
Responsabilità alberghiera: distinguere limitazioni legali, colpa, denuncia e beni esclusi.