Codice civile
Art. 1785-ter c.c. — Obbligo di denuncia del danno
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Fuori dal caso di colpa dell'albergatore o dei suoi ausiliari, il cliente deve denunciare senza ritardo ingiustificato il danno appena lo constata.
La segnalazione tempestiva consente all'albergo di verificare fatti, luoghi e persone. L'inerzia ingiustificata fa perdere la tutela speciale degli articoli precedenti; non è richiesto un reclamo prima di poter scoprire il danno.
Documentare momento della scoperta, data e contenuto della denuncia; la deroga riguarda l'ipotesi dell'articolo 1785-bis.
Esempio pratico
L'ospite scopre la valigia mancante al rientro in camera e lo segnala subito alla reception, consentendo la verifica delle registrazioni.
Note
Responsabilità alberghiera: distinguere limitazioni legali, colpa, denuncia e beni esclusi.