Codice civile
Art. 1786 c.c. — Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le regole sulle cose portate in albergo si applicano anche ad alcune strutture e attività assimilate indicate dalla legge.
Case di cura, stabilimenti di pubblico spettacolo, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie e carrozze letto rientrano nel rinvio nei limiti della compatibilità. Occorre adattare concetti come permanenza e introduzione del bene al servizio concreto.
Non estendere automaticamente la norma a qualsiasi attività commerciale; verificare struttura, servizio e beni introdotti.
Esempio pratico
Un cliente lascia effetti personali in una struttura balneare durante il servizio: si valuta l'applicazione delle norme speciali richiamate.
Giurisprudenza
Campeggio e regime dell’albergo
Corte di cassazione, n. 6866, 1993 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’assimilazione può riguardare il soggiorno in campeggio ma non la sola collocazione di un veicolo a deposito fuori da tale funzione.
Fonte →
Note
Responsabilità alberghiera: distinguere limitazioni legali, colpa, denuncia e beni esclusi.