Codice civile
Art. 1804 c.c. — Obbligazioni del comodatario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIV — Del comodato
Testo dell'articolo
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il comodatario deve custodire e conservare la cosa, usarla soltanto nel modo consentito e non darla a terzi senza consenso.
La violazione dei limiti d'uso o della durata può permettere al comodante di chiedere immediatamente la restituzione e il risarcimento del danno. La regola protegge l'interesse del proprietario alla conservazione del bene prestato.
Precisare uso e autorizzazioni; un danno derivante dall'uso normale segue una disciplina distinta.
Esempio pratico
Una persona riceve un'automobile per andare al lavoro ma la subpresta senza consenso: il comodante può contestare l'uso non autorizzato.
Giurisprudenza
Uso convenuto e trasformazione del bene
Corte di cassazione, n. 2188, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il comodato attribuisce godimento di una cosa specifica secondo uso pattuito o naturale; trasformarla può eccedere la funzione del contratto e comportare responsabilità.
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