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Art. 1808 c.c. — Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIV — Del comodato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Le spese sostenute per usare la cosa prestata restano al comodatario; sono rimborsabili quelle straordinarie, necessarie e urgenti per conservarla.

La distinzione evita che il comodante paghi i costi normali dell'utilizzo altrui, ma gli pone a carico interventi eccezionali indispensabili per salvaguardare il bene. Fatture, urgenza e necessità vanno documentate.

Una spesa migliorativa volontaria non diventa automaticamente rimborsabile; verificare tutte le condizioni cumulative.

Esempio pratico

Chi usa gratuitamente una casa paga le utenze; se un guasto improvviso minaccia di allagarla e ripara subito il tubo, documenta la spesa urgente.

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