Codice civile
Art. 1809 c.c. — Restituzione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIV — Del comodato
Testo dell'articolo
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La cosa in comodato con termine o uso determinato va restituita alla scadenza o quando l'uso è compiuto.
Se sopravviene un bisogno urgente e impreveduto del comodante, questi può chiederla prima. Il termine collegato all'uso va distinto dal comodato senza durata determinabile, nel quale la richiesta di restituzione segue l'articolo successivo.
Accertare scopo pattuito e sua cessazione; il bisogno anticipato deve essere urgente e impreveduto.
Esempio pratico
Un proprietario presta un furgone per una fiera di tre giorni: lo riprende dopo la fiera, salvo un bisogno urgente impreveduto prima.