Codice civile
Art. 1817 c.c. — Termine per la restituzione fissato dal giudice
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XV — Del mutuo
Testo dell'articolo
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se manca un termine di restituzione, lo stabilisce il giudice considerando le circostanze del mutuo.
Anche la clausola che rinvia il pagamento a quando il mutuatario potrà non rende il debito perpetuo: il giudice fissa il tempo. La domanda deve dare elementi su importo, ragione del prestito e situazione delle parti.
Prima di chiedere l'immediato pagamento verificare se esiste un termine espresso o ricavabile; distinguere dalla scadenza giudiziale.
Esempio pratico
Una persona presta denaro con l'intesa “me lo restituirai quando potrai”: se non trovano accordo, chiede al giudice di fissare la scadenza.
Giurisprudenza
Termine affidato all'iniziativa del creditore
Corte di cassazione, n. 28482, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una clausola di restituzione a richiesta del mutuante può essere compatibile con il mutuo se non rende il debito immediatamente esigibile al perfezionamento.
Fonte →