Codice civile
Art. 1818 c.c. — Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XV — Del mutuo
Testo dell'articolo
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se beni fungibili diversi dal denaro non possono essere restituiti senza colpa del mutuatario, egli deve pagarne il valore.
La norma vale anche quando la restituzione è divenuta notevolmente difficile per causa non imputabile. Il valore si misura al tempo e nel luogo in cui la prestazione andava eseguita, non automaticamente al valore alla consegna.
Accertare causa non imputabile, difficoltà qualificata e valutazione temporale e locale; il denaro segue diversa disciplina.
Esempio pratico
Un prestito di una particolare merce fungibile non può essere restituito perché la merce scompare dal mercato per causa estranea al debitore: paga il valore dovuto.