Codice civile
Art. 1828 c.c. — Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVI — Del conto corrente
Testo dell'articolo
Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La garanzia reale o personale che assiste un credito iscritto nel conto corrente può essere utilizzata per il saldo favorevole alla chiusura, nei limiti del credito garantito. La stessa regola vale per un coobbligato solidale.
L'inclusione nel conto modifica la modalità di liquidazione tra correntisti senza cancellare la protezione accessoria del credito originario; occorre confrontare l'importo garantito e il saldo finale.
La garanzia non si estende oltre il credito cui accede e il saldo favorevole; vanno rispettati il titolo costitutivo, le eccezioni opponibili e le regole proprie della garanzia.
Esempio pratico
Un credito di 10.000 euro assistito da fideiussione entra nel conto; alla chiusura il saldo favorevole è 7.000 euro. La garanzia può rilevare entro quei limiti.