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Codice civile

Art. 1829 c.c. — Crediti verso terzi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVI — Del conto corrente

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il credito verso un terzo iscritto nel conto corrente si presume conferito salvo incasso. Se il terzo non paga, chi ha ricevuto la rimessa può riscuotere il credito oppure stornare la partita, restituendo al conferente le sue ragioni.

La clausola presunta evita di equiparare l'annotazione all'incasso definitivo. La scelta dello storno resta possibile anche dopo un'infruttuosa azione di recupero contro il terzo.

Una volontà diversa delle parti supera la presunzione; lo storno richiede mancata soddisfazione e reintegrazione dei diritti del soggetto che ha eseguito la rimessa.

Esempio pratico

Un'impresa accredita nel conto un credito verso un cliente; il cliente non paga. L'altra impresa può tentare la riscossione o stornare l'accredito restituendo il credito.

Giurisprudenza

  • Accredito salvo incasso

    Corte di cassazione, n. 11395, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per l'assegno accreditato nel conto bancario, l'applicazione del principio del salvo incasso mantiene provvisorio l'accredito fino all'effettivo pagamento.

    Fonte →

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