Codice civile
Art. 1830 c.c. — Sequestro o pignoramento del saldo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVI — Del conto corrente
Testo dell'articolo
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.
Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il pignoramento o sequestro dell'eventuale saldo dovuto a un correntista impedisce all'altro di pregiudicare il creditore mediante nuove rimesse. L'atto va comunicato all'altro correntista e ciascuno può recedere.
Restano escluse dal divieto le rimesse dipendenti da diritti sorti prima del vincolo: la data di nascita del diritto conta più della sola data della registrazione.
Il vincolo riguarda il saldo eventualmente spettante al debitore; occorre distinguere partite nuove da obblighi anteriori e rispettare gli effetti del provvedimento esecutivo o cautelare.
Esempio pratico
Dopo il pignoramento del saldo, un correntista tenta di iscrivere un nuovo addebito per ridurre quanto spetta all'altro: la rimessa non può danneggiare il creditore procedente.