Codice civile
Art. 1834 c.c. — Depositi di danaro
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel deposito bancario di denaro la banca acquista la proprietà della somma e deve restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza pattuita o su richiesta, rispettando il preavviso previsto dalle parti o dagli usi.
Il depositante vanta un credito alla restituzione, non la proprietà delle medesime banconote. Di regola versamenti e prelievi avvengono presso la sede in cui è nato il rapporto.
Verificare condizioni contrattuali, termini, preavviso e disciplina bancaria speciale applicabile; il luogo di esecuzione può essere regolato diversamente dalle parti.
Esempio pratico
Una persona versa 5.000 euro in banca: la banca diviene proprietaria della somma e deve restituire l'equivalente secondo il termine e le condizioni del deposito.
Giurisprudenza
Proprietà delle somme depositate
Corte di cassazione, sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23477, 2020, Rv. 659430-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Le somme accreditate in banca appartengono alla banca; il titolare del rapporto ha verso questa un credito alla restituzione e non rivendica le banconote depositate.
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