Codice civile
Art. 1837 c.c. — Articolo abrogato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Articolo abrogato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'articolo 1837 è abrogato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39. La scheda conserva il riferimento numerico per la continuità del codice, senza attribuire una regola vigente al testo soppresso.
L'indicazione istituzionale di abrogazione è il contenuto da riportare. Per un fatto anteriore alla soppressione può essere necessaria una ricostruzione storica della disciplina applicabile al tempo.
Non invocare questo articolo come base normativa attuale; la disciplina di eventuali rapporti bancari va cercata nelle disposizioni oggi applicabili e nella legge speciale pertinente.
Esempio pratico
Una bozza contrattuale cita l'art. 1837 come regola vigente: il riferimento va corretto, perché il numero è rimasto in codice ma la disposizione è stata abrogata.
Note
Articolo abrogato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39.