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Codice civile

Art. 1837 c.c. — Articolo abrogato 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: articolo abrogato.

Testo dell'articolo

Articolo abrogato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'articolo 1837 è abrogato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39. La scheda conserva il riferimento numerico per la continuità del codice, senza attribuire una regola vigente al testo soppresso.

L'indicazione istituzionale di abrogazione è il contenuto da riportare. Per un fatto anteriore alla soppressione può essere necessaria una ricostruzione storica della disciplina applicabile al tempo.

Non invocare questo articolo come base normativa attuale; la disciplina di eventuali rapporti bancari va cercata nelle disposizioni oggi applicabili e nella legge speciale pertinente.

Esempio pratico

Una bozza contrattuale cita l'art. 1837 come regola vigente: il riferimento va corretto, perché il numero è rimasto in codice ma la disposizione è stata abrogata.

Note

Articolo abrogato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39.

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