Codice civile
Art. 1838 c.c. — Deposito di titoli in amministrazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
È nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La banca che riceve titoli in amministrazione deve custodirli, incassare proventi e rimborsi, vigilare sui diritti relativi e accreditare al depositante le somme riscosse.
Per versamenti di decimi o opzioni deve chiedere istruzioni in tempo utile ed eseguirle se riceve i fondi; in mancanza, la norma prevede la vendita delle opzioni per conto del depositante. Compenso e spese seguono accordo o usi.
Non è valido l'esonero dall'ordinaria diligenza nell'amministrazione; verificare il tipo di titolo e il coordinamento con la disciplina speciale degli strumenti finanziari.
Esempio pratico
La società emittente offre un diritto di opzione: la banca avvisa tempestivamente il cliente e segue le sue istruzioni se questi mette a disposizione le somme necessarie.
Giurisprudenza
Deposito titoli e limiti dell'informazione
Corte di cassazione, n. 16318, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il deposito titoli in custodia e amministrazione non comporta di per sé gli stessi obblighi di avviso continuativo sui rischi propri della gestione di portafoglio.
Fonte →
Note
Titoli in amministrazione: coordinare con la disciplina speciale degli strumenti finanziari.