Codice civile
Art. 1844 c.c. — Garanzia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La garanzia data per l'apertura di credito continua fino alla fine del rapporto anche quando il saldo debitore si azzera temporaneamente. Se diventa insufficiente, la banca può chiedere un'integrazione o un altro garante.
Se il cliente non soddisfa la richiesta, la banca può ridurre proporzionalmente il credito al minor valore della garanzia oppure recedere; la continuità del rapporto spiega la permanenza dell'accessorio.
Serve accertare l'effettiva insufficienza, la richiesta e la mancata ottemperanza; non confondere la riduzione prevista qui con i presupposti della disciplina speciale del pegno nell'anticipazione.
Esempio pratico
Il cliente rimborsa temporaneamente tutto il fido ma lo mantiene aperto: la fideiussione non si estingue per il solo saldo momentaneamente pari a zero.
Giurisprudenza
Recesso del fideiussore e rapporto principale
Corte di cassazione, n. 5316, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il recesso del garante non impone automaticamente alla banca di chiudere l'apertura di credito del debitore principale.
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