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Codice civile

Art. 1852 c.c. — Disposizione da parte del correntista 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il deposito o l'apertura di credito sono regolati in conto corrente, il cliente può utilizzare in ogni momento il saldo a suo favore, osservando il preavviso eventualmente pattuito.

La regola riguarda la disponibilità di somme effettivamente a credito, nel funzionamento del conto bancario; distinguere saldo disponibile, movimenti in corso e condizioni del rapporto sottostante.

Il contratto può richiedere un preavviso, e la facoltà non crea disponibilità oltre il credito effettivo né supera vincoli legali o contrattuali validi.

Esempio pratico

Un depositante ha 4.000 euro disponibili nel conto: può disporne con un ordine di pagamento, salvo il preavviso concordato per quel particolare deposito.

Giurisprudenza

  • Prova dell'attualità del saldo

    Corte di cassazione, sez. 1, Sentenza n. 16602, 2024, Rv. 671548-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il correntista che chiede la condanna della banca al pagamento di un saldo intermedio deve provare che quel saldo è ancora attuale al momento della decisione.

    Fonte →

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