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Codice civile

Art. 1859 c.c. — Sconto di cambiali 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se lo sconto si realizza girando una cambiale o un assegno, in caso di mancato pagamento la banca conserva i diritti cartolari e può chiedere la restituzione della somma anticipata.

La disposizione affianca all'azione fondata sul titolo il rapporto causale dello sconto, evitando che il mancato pagamento del terzo renda definitivo un anticipo salvo buon fine.

Non è consentito conseguire due volte la stessa somma; vanno rispettati presupposti, termini e formalità dei titoli e le leggi speciali per determinate tratte.

Esempio pratico

La banca sconta una cambiale girata dal cliente e il debitore non paga: può usare i rimedi del titolo o chiedere al cliente la restituzione dell'anticipo.

Giurisprudenza

  • Regresso dopo il mancato pagamento

    Corte di cassazione, n. 12079, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La banca può chiedere al cliente la restituzione dell'anticipo dello sconto quando il debitore ceduto non paga.

    Fonte →

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