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Codice civile

Art. 1861 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La rendita perpetua attribuisce il diritto a prestazioni periodiche senza termine come corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale; può anche essere un onere di attribuzione gratuita.

Il rapporto distingue il bene o capitale trasferito dalla prestazione periodica dovuta in futuro. La durata perpetua è temperata dalle norme sul riscatto a favore del debitore.

Occorre individuare titolo oneroso o gratuito, oggetto trasferito, misura della prestazione e garanzie; la disciplina non coincide con la rendita vitalizia.

Esempio pratico

Una persona trasferisce un terreno ricevendo in cambio una somma annuale senza scadenza: le parti costituiscono una rendita perpetua fondiaria.

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