Codice civile
Art. 1861 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua
Testo dell'articolo
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La rendita perpetua attribuisce il diritto a prestazioni periodiche senza termine come corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale; può anche essere un onere di attribuzione gratuita.
Il rapporto distingue il bene o capitale trasferito dalla prestazione periodica dovuta in futuro. La durata perpetua è temperata dalle norme sul riscatto a favore del debitore.
Occorre individuare titolo oneroso o gratuito, oggetto trasferito, misura della prestazione e garanzie; la disciplina non coincide con la rendita vitalizia.
Esempio pratico
Una persona trasferisce un terreno ricevendo in cambio una somma annuale senza scadenza: le parti costituiscono una rendita perpetua fondiaria.