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Art. 1863 c.c. — Rendita fondiaria e rendita semplice 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La rendita perpetua è fondiaria se nasce dall'alienazione di un immobile; è semplice se nasce dalla cessione di un capitale.

La distinzione dipende dalla prestazione originaria resa al debitore e determina, fra l'altro, diverse durate massime del divieto temporaneo di riscatto.

Non basta che il debitore possieda immobili o impieghi il capitale in un terreno: contano l'oggetto e il titolo della costituzione.

Esempio pratico

Una persona cede 50.000 euro per ottenere un pagamento annuale perpetuo: la rendita è semplice anche se il debitore investe il denaro in immobili.

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