Codice civile
Art. 1865 c.c. — Diritto di riscatto della rendita perpetua
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua
Testo dell'articolo
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il debitore può riscattare la rendita perpetua nonostante un patto che lo escluda. Le parti possono solo differire il riscatto entro limiti stabiliti e prevedere un preavviso non superiore a un anno.
Il limite al differimento è dieci anni per rendita semplice e trenta per fondiaria; può essere collegato alla vita del beneficiario. Termini pattuiti più lunghi si riducono ai massimi legali.
Accertare tipo di rendita e clausola concreta; il diritto appartiene al debitore e l'esercizio richiede il pagamento calcolato dall'articolo successivo.
Esempio pratico
Un contratto vieta per sempre al debitore di riscattare una rendita semplice: il divieto perpetuo non vale, restando possibile solo il differimento consentito.