Codice civile
Art. 1866 c.c. — Esercizio del riscatto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua
Testo dell'articolo
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il riscatto della rendita perpetua semplice o fondiaria si compie pagando una somma ricavata dalla capitalizzazione della rendita annua al tasso di interesse legale.
Il valore del riscatto trasforma l'obbligo periodico perpetuo in un pagamento una tantum; le modalità operative sono demandate alle leggi speciali.
Usare il tasso legale pertinente al momento del riscatto e verificare la disciplina speciale applicabile, senza sostituire un importo forfetario non concordato.
Esempio pratico
Il debitore decide di riscattare una rendita annua di 1.000 euro: determina il capitale con il tasso legale applicabile e paga nelle modalità di legge.
Note
Rendita perpetua: per il riscatto verificare le modalità delle leggi speciali.