Codice civile
Art. 1870 c.c. — Ricognizione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua
Testo dell'articolo
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per una rendita o altra prestazione annua che dura o può durare più di dieci anni, il debitore deve fornire a proprie spese un nuovo documento al titolare che lo richieda dopo nove anni dal precedente.
La ricognizione periodica conserva prova e tracciabilità di un obbligo di lunga durata, senza creare un nuovo rapporto o modificare automaticamente il debito.
Serve richiesta del titolare e decorso di nove anni dal documento precedente; il contenuto deve riflettere il rapporto esistente e le sue eventuali modifiche.
Esempio pratico
Una rendita perpetua è documentata da un atto di nove anni fa: il creditore chiede al debitore una nuova ricognizione scritta, a spese di quest'ultimo.