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Codice civile

Art. 1870 c.c. — Ricognizione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Per una rendita o altra prestazione annua che dura o può durare più di dieci anni, il debitore deve fornire a proprie spese un nuovo documento al titolare che lo richieda dopo nove anni dal precedente.

La ricognizione periodica conserva prova e tracciabilità di un obbligo di lunga durata, senza creare un nuovo rapporto o modificare automaticamente il debito.

Serve richiesta del titolare e decorso di nove anni dal documento precedente; il contenuto deve riflettere il rapporto esistente e le sue eventuali modifiche.

Esempio pratico

Una rendita perpetua è documentata da un atto di nove anni fa: il creditore chiede al debitore una nuova ricognizione scritta, a spese di quest'ultimo.

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