Codice civile
Art. 1869 c.c. — Altre prestazioni perpetue
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVIII — Della rendita perpetua
Testo dell'articolo
Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le regole su garanzia, riscatto volontario e forzoso delle rendite perpetue si estendono ad altre prestazioni annue perpetue, qualunque sia il titolo della loro costituzione, incluso il testamento.
Il rinvio impedisce di eludere le tutele della rendita perpetua cambiando il nome o la fonte dell'obbligo periodico, purché si tratti davvero di una prestazione annua perpetua.
Verificare natura perpetua, annualità e compatibilità della singola regola con l'obbligo; non ogni pagamento ricorrente rientra nella disposizione.
Esempio pratico
Un testamento impone a un erede una prestazione annuale senza termine: le norme sul riscatto possono applicarsi tramite questo rinvio.