Codice civile
Art. 1881 c.c. — Sequestro o pignoramento della rendita
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia
Testo dell'articolo
Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nella rendita vitalizia costituita gratuitamente si può prevedere l'impignorabilità o l'insequestrabilità nei limiti del bisogno alimentare del beneficiario.
La tutela ha funzione di sostentamento e richiede una disposizione espressa nell'atto costitutivo; non copre indiscriminatamente qualsiasi importo della rendita.
Verificare gratuità, clausola e misura del bisogno alimentare; per la parte eccedente e per rendite onerose vale il regime ordinario dei vincoli.
Esempio pratico
Un testatore lascia a un parente una piccola rendita per il mantenimento e ne limita il pignoramento: la protezione opera solo entro il bisogno alimentare.