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Art. 1881 c.c. — Sequestro o pignoramento della rendita 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nella rendita vitalizia costituita gratuitamente si può prevedere l'impignorabilità o l'insequestrabilità nei limiti del bisogno alimentare del beneficiario.

La tutela ha funzione di sostentamento e richiede una disposizione espressa nell'atto costitutivo; non copre indiscriminatamente qualsiasi importo della rendita.

Verificare gratuità, clausola e misura del bisogno alimentare; per la parte eccedente e per rendite onerose vale il regime ordinario dei vincoli.

Esempio pratico

Un testatore lascia a un parente una piccola rendita per il mantenimento e ne limita il pignoramento: la protezione opera solo entro il bisogno alimentare.

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