Codice civile
Art. 1886 c.c. — Assicurazioni sociali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le assicurazioni sociali sono regolate anzitutto dalle leggi speciali; le norme del capo sull'assicurazione privata intervengono solo quando manchi una disciplina pertinente.
La copertura sociale risponde a finalità e meccanismi propri e non può essere assimilata automaticamente a una polizza stipulata sul mercato.
Accertare prestazione, ente e legge speciale applicabile; il rinvio residuale richiede una lacuna reale e compatibilità con la funzione previdenziale.
Esempio pratico
Per una prestazione previdenziale obbligatoria si consulta la normativa del relativo ente prima di richiamare le regole civili sulla polizza privata.
Giurisprudenza
Polizza privata stipulata da ente previdenziale
Corte di cassazione, n. 3016, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una polizza invalidità e morte stipulata da un ente previdenziale può restare assicurazione privata, secondo funzione e struttura della copertura.
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