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Codice civile

Art. 1888 c.c. — Prova del contratto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore deve rilasciare la polizza o altro documento sottoscritto e, a richiesta e spese del contraente, una copia o un duplicato.

La forma è richiesta ai fini della prova; il documento consente di controllare rischio, premio, durata, limiti e condizioni effettivamente concordate.

Per duplicati l'assicuratore può chiedere l'originale; considerare le regole speciali e i documenti elettronici senza confondere prova del contratto con validità delle clausole.

Esempio pratico

Il cliente perde la polizza: chiede alla compagnia un duplicato pagando le spese e verifica che il documento riporti le condizioni concordate.

Giurisprudenza

  • Prova scritta e non contestazione

    Corte di cassazione, sez. 3, Sentenza n. 2266, 2026, Rv. 677843-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La forma scritta richiesta per provare il contratto assicurativo non è sostituita dalla mancata contestazione processuale dell'allegazione del contratto.

    Fonte →

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