Codice civile
Art. 1888 c.c. — Prova del contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore deve rilasciare la polizza o altro documento sottoscritto e, a richiesta e spese del contraente, una copia o un duplicato.
La forma è richiesta ai fini della prova; il documento consente di controllare rischio, premio, durata, limiti e condizioni effettivamente concordate.
Per duplicati l'assicuratore può chiedere l'originale; considerare le regole speciali e i documenti elettronici senza confondere prova del contratto con validità delle clausole.
Esempio pratico
Il cliente perde la polizza: chiede alla compagnia un duplicato pagando le spese e verifica che il documento riporti le condizioni concordate.
Giurisprudenza
Prova scritta e non contestazione
Corte di cassazione, sez. 3, Sentenza n. 2266, 2026, Rv. 677843-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La forma scritta richiesta per provare il contratto assicurativo non è sostituita dalla mancata contestazione processuale dell'allegazione del contratto.
Fonte →