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Codice civile

Art. 1892 c.c. — Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Una dichiarazione inesatta o reticenza decisiva per il rischio, resa con dolo o colpa grave, consente all'assicuratore di chiedere l'annullamento del contratto.

L'assicuratore deve dichiarare entro tre mesi dalla conoscenza che intende impugnare; ha diritto ai premi previsti dalla norma e, se il sinistro interviene prima della scadenza di quel termine, non paga la somma assicurata.

Provare rilevanza della circostanza, elemento soggettivo e conoscenza effettiva; per più persone o beni la validità può restare per quelli estranei all'inesattezza.

Esempio pratico

Il contraente occulta intenzionalmente un precedente sinistro decisivo per il premio: conosciuta la reticenza, la compagnia comunica tempestivamente l'impugnazione.

Giurisprudenza

  • Reticenza valutata alla stipulazione

    Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 7913, 2024, Rv. 670462-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'inesattezza rilevante per l'annullamento deve aver inciso sulla formazione del consenso dell'assicuratore; eventi sopravvenuti non sono reticenze originarie.

    Fonte →

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